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STATUTO
della Associazione Culturale Acli “Circolo Cittadino”
con sede in Udine
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile Italiano, una Associazione Culturale senza scopi di lucro denominata “Circolo Cittadino ACLI”. L’Associazione, visti i comuni intenti e scopi sociali, è affiliata alle Acli e ne assume quindi i principi e gli scopi statutari.
ART. 2 – LA SEDE
L’Associazione ha sede in Udine – Via Aquileia n. 29 33100 Udine. La sede può essere trasferita su deliberazione dell’Assemblea congressuale.
ART. 3 – FINALITA’
Il “Circolo Cittadino ACLI” si propone, di sviluppare, coordinare e gestire direttamente o indirettamente:
- promuovere iniziative e attività culturali ed artistiche atte a sviluppare attitudini e comportamenti attivi dei soci;
- diffondere la conoscenza di qualsiasi forma artistica, spettacolare e/o culturale in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche nei confronti di tutti i cittadini;
- promuovere ed organizzare seminari e congressi di formazione politica, rassegne e festival, nonché produrre spettacoli; promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e o perfezionamento professionale, attività di aggiornamento e formazione per il personale della scuola pubblica e privata attraverso la creazione di circuiti nazionali; corsi didattici e di formazione a favore di tutti gli associati; corsi di preparazione al sostenimento degli esami di stato di qualunque grado; attività connesse a quelle di insegnamento; attività accessorie rivolte a studenti; curare la pubblicazione e la diffusione di riviste culturali;
- stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della Scuola e con Entri turistici;
- sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità.
Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
a) L’Associazione è un’istituzione autonoma ed unitaria senza scopo lucro, è amministrativamente indipendente, è direttamente democratica attraverso i suoi organi.
b) Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall’Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti interni.
ART. 5 – SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci del “Circolo Cittadino ACLI” tutti i cittadini italiani e non, interessati a partecipare alle iniziative promosse dal “Circolo Cittadino ACLI” e che si impegnano a sottoscrivere la tessera di partecipazione annuale alle iniziative promosse. L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta presentata dagli interessati nella quale dovranno essere indicati:
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale, ovvero per le persone giuridiche e gli enti la denominazione sociale, l’ubicazione della sede sociale, il codice fiscale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;
- l’assunzione dell’impegno di versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della associazione;
- ogni altra indicazione eventualmente richiesta dal Consiglio Direttivo che determina altresì l’eventuale ammontare del contributo annuo.
Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrere con il primo gennaio dell’anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.
Con l’ammissione in associazione l’associato assume il preciso obbligo di:
a) osservare lo Statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente presa dagli organi statutari;
b) partecipare alla vita dell’associazione.
ART. 6 – RECESSO, ESCLUZIONE E DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso che, in deroga a quanto presto dall’artico 24 del C.C., può essere richiesto, anche senza particolari motivazione, e che ha effetto con lo scadere dell’esercizio in cui viene richiesto purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio stesso;
b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo tre;
c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
- gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell’associazione;
- omesso pagamento del contributo associativo annuale entro il termine di effettuazione del primo servizio offerto dal “Circolo Cittadino ACLI”.
La decadenza e l’esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti o esclusi. I provvedimenti di decadenza o esclusione sono immediatamente efficaci.
ART. 7– ORGANI
Sono organi del “Circolo Cittadino ACLI”:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Presidente.
ART. 8 – ASSEMBLEE
L’assemblea generale è costituita dai soci regolarmente iscritti. L’assemblea generale ordinaria viene convocata, a cura del presidente, almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. La convocazione ha luogo con avviso da affiggersi all’albo dell’associazione e da inviarsi a tutti i soci almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente il giorno, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, dal consiglio direttivo oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei soci. L’assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:
- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento , dal vice presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all’uopo designata dagli intervenuti. Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all’uopo designata dagli intervenuti. A ciascuno dei soci è attribuito un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità la deliberazione proposta si intenderà respinta.
ART. 9 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Sono attribuzioni dell’assemblea generale ordinaria:
- l’approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori;
- tutte le questioni che vengono sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Sono attribuzione dell’assemblea generale straordinaria:
- l’approvazione delle modifiche dello Statuto;
- la deliberazione in ordine allo scioglimento della associazione e della nomina del/i liquidatore/i;
- la deliberazione in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dalla assemblea ordinaria, anche tra i non soci. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal collegio dei revisori. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla fine dell’assemblea. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del consiglio direttivo nominati dai soci, quelli che restano sono obbligati a convocare l’assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli amministratori nominati dall’assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l’opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori.
ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO
Spetta al Consiglio Direttivo:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- eleggere nel proprio seno presidente e vice presidente;
- predisporre l’eventuale bilancio preventivo;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
- proporre all’assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale.
ART. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente:
- ha la firma sociale e la rappresentanza legale del “Circolo Cittadino ACLI” di fronte a terzi ed in giudizio e avanti le autorità amministrative e giudiziarie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone l’esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;
- presiede l’assemblea generale dei soci;
- provvede in conformità delle leggi e dei regolamenti a tutto quanto è necessario per la gestione ordinaria del “Circolo Cittadino ACLI”.
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti la cui nomina è facoltativa e viene deliberata dall’assemblea ordinaria, dura in carica un quadriennio e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall’assemblea, anche tra i non soci. L’eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi deve essere determinata dall’assemblea all’atto della loro nomina e per l’intero periodo della carica. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.
ART. 14 – ENTRATE
Le entrate del “Circolo Cittadino ACLI” sono costituite:
- dalle quote associative annuali versate dai soci diversi da quelli di diritto. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dai soci, a titolo personale, ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell’associazione;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni, mostre ed altro ovvero dalle partecipazioni ad esse;
- dal ricavato dell’esercizio dell’attività commerciale svolta nei confronti di soci e non soci;
- da ogni altra entrate che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall’ente.
ART. 15 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione e costituito:
- dai beni mobili ed immobili acquisiti, a qualsiasi titolo, dalla associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione. A tal proposito, ai sensi del D.Lgs. 460/97 viene sancito l’assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di: utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge;
- dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi effettuati da soci e non soci;
- dalle devoluzioni di patrimoni finali da parte di altri enti con scopi affini.
ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le eventuali modifiche al presente Statuto, ivi comprese la proroga della durata e lo scioglimento anticipato, nonché le deliberazioni in ordine alla fusione della associazione devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria:
- in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci iscritti, o loro delegati, in regola con i versamenti dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti, o loro delegati, in regola con i versamenti dei contributi associativi annuali.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE
L’associazione, che da statuto ha durata illimitata, può essere sciolta solo con il consenso del 50% più uno di soci, salvo proroga per le altre cause previste dal codice civile. In qualunque caso di scioglimento, l’assemblea straordinaria, con la maggioranza di cui all’articolo 16, nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, stabilendone i poteri. L’intero patrimonio netto residuo dalla liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti ed in particolare, ove possibile, a favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro e perseguenti finalità analoghe a quelle dell’associazione.
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. |